Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si conclude il progetto di riforma del Codice dei contratti pubblici cominciato con la Legge delega 21 giugno 2022, n. 78.
Il 1° aprile 2023 entra ufficialmente in vigore il nuovo codice D.Lgs. 36/2023, con efficacia dal 1° luglio (la norma prevede una data di entrata in vigore diversa da quella di efficacia).
Le disposizioni di cui al vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso ovvero procedure per le quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della suddetta data. Peraltro, dal 1° luglio 2023 vengono eliminate le Linee Guida e i regolamenti dell’ANAC (laddove non previsto diversamente dal codice); mentre fino al 31 dicembre 2023 continueranno ad applicarsi alcune disposizioni del d.lgs. 50/16 in materia pubblicità, programmazione, digitalizzazione, accesso agli atti, subappalto, verifica dei requisiti.
Di seguito, alcune novità previste dal D.Lgs. 36/2023, in particolar modo riferite a bandi per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:
- IN MATERIA PROGETTAZIONE: Dal 1° luglio 2023 i livelli di progettazione scendono da 3 (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) a 2 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).
Per i procedimenti in corso rimarranno i tre livelli di progettazione, previsti dal d.lgs. 50/2016. - AFFIDAMENTO DIRETTO GARE SERVIZI – PROCEDURA NEGOZIATA: Affidamento diretto consentito per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e progettazione, di importo inferiore a 140mila euro. Procedura negoziata senza bando, con consultazione di 5 operatori economici, per i servizi/fornitura fino a soglia di rilevanza europea.
- BIM: Confermato l’obbligo dal 2025 per i nuovi lavori e per le opere su costruzioni esistenti di importo superiore a 1 milione di euro, come previsto dalle norme attuative del vecchio Codice Appalti.
- GARE PNRR: Per gli appalti PNRR-PNC continuano ad applicarsi le norme speciali introdotte ad hoc per le relative procedure.
- MADE IN ITALY: Dal 1° luglio 2023, ai prodotti provenienti dall’Italia o dai Paesi membri dell’Unione Europea, sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo durante la valutazione dell’offerta.
- RUP: L’acronimo RUP cambia significato, dal 1° luglio 2023 non sarà più Responsabile Unico del Procedimento, ma Responsabile Unico del Progetto. Dovrà assicurare il completamento degli interventi nei termini prestabiliti e potrà essere coadiuvato da responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento.
- SUBAPPALTO: Subappalto senza limiti percentuali – subappalto a cascata. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara eventuali limitazioni al subappalto a cascata, che devono essere specifiche e motivate.
- REVISIONE DEI PREZZI: Dal 1° luglio 2023, nei contratti ci sarà una clausola di revisione dei prezzi obbligatoria, che scatterà automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% della variazione. Le variazioni saranno valutate con riferimento agli indici sintetici Istat.