Ė stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022 il decreto Sostegni Ter (D.L. n. 4/2022).
Di particolare interesse sono le seguenti disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, rivolte a progettisti che si occupano di direzione lavori e alle imprese esecutrici di lavori:
- Nei documenti di gara iniziali è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi chiare, precise e inequivocabili;
- per i contratti relativi ai lavori le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In tal caso si procede a compensazione in misura pari all’80% della parte eccedente;
- a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore e verifica che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma;
- sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta; pertanto, in caso di offerte presentate nel primo semestre 2021, non potrà trovare applicazione il meccanismo compensativo in esame, anche in presenza di lavori eseguiti e contabilizzati nel medesimo periodo.Per tali offerte, quindi, sarà necessario attendere l’approvazione della norma, che estende anche al secondo semestre 2021 la speciale disciplina compensativa prevista per il primo semestre;
- la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Le disposizioni si considerano in vigore fino al 31 dicembre 2023.
(di Paolo Oberto)