Fotovoltaico e vincolo paesaggistico

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Stiamo vivendo un sensibile cambiamento dell’inquadramento del fotovoltaico in ambito paesaggistico. Favorito dalla nuova apertura ad installare fonti di energia rinnovabili. Autorizzazione paesaggistica, diniego e valutazione hanno per normativa l’esigenza di esaminare tutti gli interessi pubblici coinvolti, oltre al privato.

Quali sono gli interessi in gioco:

tutela paesaggistica (interesse pubblico)

fabbisogno energetico nazionale (interesse pubblico)

fabbisogno energetico del richiedente (interesse privato)

Il TAR Toscana con sentenza n. 222/2023 ha confermato che il rifiuto di concedere l’autorizzazione paesaggistica, anche se parziale, deve essere giustificato in modo adeguato. Viene richiesta una esposizione chiara e completa delle ragioni specifiche per cui si ritiene che un’opera non sia adatta ad essere inserita nell’ambiente circostante.

Più nello specifico sull’analisi delle caratteristiche concrete dell’opera e sull’individuazione dettagliata degli elementi di contrasto e incompatibilità con il vincolo paesaggistico. Inoltre, le ragioni del diniego devono essere puntuali e analitiche se l’autorizzazione richiesta riguarda la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per i quali l’ordinamento esprime un chiaro favore.

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