Reimpiego di terre e rocce da scavo a seguito di stabilizzazione a calce o cemento: ultime novità

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Con la sentenza del Consiglio di Stato n. 48 del 7 gennaio 2022 è stata affrontata la questione della legittimità dell’impiego di calce o cemento per la stabilizzazione dei materiali da scavo riutilizzati nel regime dei sottoprodotti.

L’art. 4, c. 2, del d.P.R. n. 120 del 2017 consente che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti, potendole così reimpiegare nell’attività edilizia, a determinate condizioni, tra cui quella riportata alla lett. c), che indica come queste debbano essere “idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

Quali siano le “normali pratiche industriali” è specificato dall’Allegato 3 al d.P.R. ma tra queste non è compresa la stabilizzazione a calce o cemento, a differenza di quanto era previsto dall’abrogato d.m. n. 161 del 2012, che tra le “normali pratiche industriali” vi faceva rientrare proprio “la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotermiche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l’ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo”.

Quindi la normativa tuttora vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento.

Anthemis Environment Srl offre numerosi servizi nell’ambito della gestione delle terre e rocce da scavo, tra cui la redazione di piani di utilizzo e attività di campionamento ed analisi chimica con laboratori convenzionati.

(di Claudio Abate)

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