La Legge di Bilancio 2026 ridisegna parti chiave della gestione rifiuti e dei cantieri: restringe e chiarisce il perimetro RENTRI, estende le semplificazioni per terre e rocce da scavo (anche con amianto naturale) e spinge le imprese a riallineare autorizzazioni, procedure interne e sistemi digitali.
RENTRI: cosa cambia davvero
- Il comma 789 della L. 199/2025 sostituisce il comma 3‑bis dell’art. 188‑bis del D.lgs. 152/2006, modificando l’elenco dei soggetti obbligati al RENTRI.
- Restano obbligati enti e imprese che producono o gestiscono rifiuti pericolosi, mentre vengono esclusi alcuni consorzi di filiera, operatori già soggetti a regimi semplificati speciali e piccoli professionisti non organizzati in forma d’impresa.
- L’obiettivo è duplice: ridurre oneri amministrativi per i soggetti marginali, ma accelerare la piena digitalizzazione dei flussi di rifiuti per chi rimane nel perimetro RENTRI.
Impatti operativi per le imprese
- Necessità di verificare se si rientra ancora tra i soggetti obbligati o se si è stati esclusi, con aggiornamento delle iscrizioni e delle deleghe interne.
- Adeguamento di software e gestionali ambientali per garantire coerenza tra registri di carico/scarico, formulari e trasmissioni RENTRI; eventuale revisione delle responsabilità tra produttore, trasportatore e destinatario.
- Più attenzione in sede di controllo: i dati digitali diventano la “spina dorsale” per verifiche su quantità, codici EER, itinerari e destinazioni dei rifiuti.
Terre e rocce da scavo, amianto naturale e sedimenti
- Il comma 829 della L. 199/2025 estende l’ambito di applicazione del regolamento di semplificazione terre e rocce da scavo (DL 13/2023 convertito in L. 41/2023) a nuovi materiali prima gestiti come casi critici.
- In particolare, rientrano ora nella procedura semplificata: residui di lavorazione di materiali lapidei, terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto, sedimenti escavati da alvei, spiagge, fondali lacustri, invasi artificiali e fondali marini e portuali, se derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera.
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Questi materiali possono, a determinate condizioni, essere qualificati come sottoprodotti e non rifiuti, essere inseriti in piani di utilizzo/dichiarazioni TRS e reimpiegati in rilevati, sottofondi o reinterri tecnicamente compatibili, evitando il conferimento automatico in discarica.
Implicazioni nei cantieri e per i permessi
- Per opere infrastrutturali e cantieri complessi si apre a soluzioni più flessibili, ma con forte esigenza di caratterizzazione, valutazione del rischio e tracciabilità tecnica e sanitaria, soprattutto in presenza di amianto naturale.
- Diventa decisivo coordinare progettazione, disciplina terre e rocce da scavo, prescrizioni autorizzative e piani di utilizzo, per evitare contenziosi sulla corretta qualificazione dei materiali.
Collegamento con AUA, AIA e altri titoli
- La ridefinizione del perimetro RENTRI e l’estensione delle semplificazioni su terre e rocce spingono a un riallineamento tra titoli autorizzativi (AUA, AIA, permessi settoriali) e gestione effettiva dei flussi.
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Nelle istruttorie assume un peso maggiore la qualità dei dati: coerenza tra quantità autorizzate e gestite, codici EER, destinazioni (recupero/smaltimento), modalità di gestione terre/rocce e sottoprodotti, con verifiche incrociate sui tracciati RENTRI.
- Le imprese devono poter dimostrare controlli interni robusti (procedure, responsabilità, audit, sistemi informativi) che rendano credibile il dato ambientale e riducano il rischio di contestazioni penali o 231.



