L’UE ha approvato nuove regole che vietano la distruzione dei capi fashion invenduti (abbigliamento, accessori e calzature), imponendo alle aziende di puntare su riuso, donazione, riparazione e riciclo anziché su incenerimento o discarica.
Dal 19 luglio 2026 il divieto di distruggere capi, accessori e calzature invenduti si applica alle grandi imprese che immettono questi prodotti sul mercato UE.
In pratica:
- Sono coinvolte le aziende classificate come “large enterprises”, in genere oltre 250 dipendenti o con fatturato annuo superiore a circa 50 milioni di euro.
- Le medie imprese dovranno rispettare il divieto dal 2030, mentre le micro e piccole imprese restano escluse.
La misura si inserisce nel regolamento Ecodesign for Sustainable Products (ESPR) e obbliga i brand a ridurre gli sprechi e a rendere trasparente la gestione delle rimanenze.
Il divieto non è assoluto: la norma prevede deroghe limitate e documentate, soprattutto per motivi di sicurezza, conformità legale e impossibilità di riuso o donazione.
Principali deroghe previste
- Prodotti che presentano rischi per salute, igiene o sicurezza (es. contaminazioni, sostanze pericolose, capi DPI non sicuri).
- Prodotti contraffatti o che violano diritti di proprietà intellettuale, che quindi non possono essere rimessi sul mercato o donati.
- Prodotti danneggiati in modo irreparabile o non ragionevolmente riparabile (difetti di fabbricazione, danni da trasporto o stoccaggio).
- Prodotti non conformi a requisiti normativi o a rigorose policy volontarie di sicurezza chimica dell’azienda.
- Capi che non trovano sbocco nel riuso/donazione: per essere distrutti devono essere stati offerti per un certo periodo (es. almeno otto settimane) ad almeno due enti dell’economia sociale o resi disponibili pubblicamente senza trovare destinatari.
Le aziende che applicano una deroga devono poter giustificare e tracciare ogni caso (motivo, quantità, destino del rifiuto) e informare l’operatore di gestione rifiuti, conservando la documentazione per diversi anni ai fini dei controlli nazionali.



