A seguito dell’emergenza sanitaria, le stazioni appaltanti, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, possono procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso nei limiti indicati dall’art. 106 del codice degli appalti pubblici. È quanto affermato dall’ANAC nel recente parere n. 37 del 13/09/2022, nel quale, in particolare, si legge:
- «il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, costituiscono nel complesso la lex specialis di gara ed hanno natura vincolante per concorrenti e stazione appaltante (…)»
- Per quanto sopra, le previsioni della lex specialis non possono essere disattese né dagli operatori economici, né dalla stazione appaltante, imponendo la corrispondenza fra l’appalto messo in gara e quello eseguito.
Il codice degli appalti prevede tuttavia una deroga, in casi specifici e tassativi fissati dall’art. 106, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara ‘’in clausole chiare, precise e inequivocabili’’.
Anche i più recenti interventi normativi in materia confermano tale possibilità:
L’art. 29 del decreto 4/2022 con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce “fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid” l’obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi.



