La Corte di Cassazione, con sentenza n.26569 del 13 luglio 2021, si è espressa in merito all’abbruciamento dei residui vegetali (compresi materiale agricolo o forestale, anche derivato da verde pubblico) che, qualora effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256 del Testo Unico Ambientale se commessa al di fuori delle condizioni previste dall’art.182, c.6 bis.
Questo prevede che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è invece sempre vietata.
I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Diversamente, la combustione di rifiuti urbani vegetali, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, è punita esclusivamente in via amministrativa ai sensi dell’art. 255 del Testo Unico Ambientale.
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