Per lo studio del paesaggio e la redazione di valutazioni ambientali ci si trova spesso a dover analizzare i vari livelli di pianificazione territoriale (per es. PPR, PTCP, PRG) che non sempre si pongono in armonia tra loro. In questo contesto diventa fondamentale orientarsi tra le norme facendo ricorso anche alle sentenze in materia paesaggistica della Corte Costituzionale.
Limitandoci agli ultimi anni, in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica un punto fermo è stato messo dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 261/2021, ha giudicato illegittimi i commi 2, 3 e 4 dell’art. 12-bis del Piano Casa della Campania (L.R. n. 19/2009) nella parte in cui essi prevedono che gli interventi edilizi possano essere realizzati in deroga a quanto prescritto dalla L.R. n. 35/1987 (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana) se non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.
L’art. 12 bis del Piano Casa disponeva la prevalenza di tale legge «su ogni altra normativa regionale, anche speciale, vigente in materia». Se ciò può essere giudicato valido per la materia urbanistica non può valere per la materia paesaggistica in quanto si ravvisa la violazione dell’art. 117 della Costituzione (Legislazione esclusiva dello Stato in tema di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali) e dell’art. 145, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio).
Secondo la Corte le norme contenute nel Piano Casa avrebbero finito per degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei titoli edilizi, compromettendo l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, con conseguente invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La prevalenza del PPR sugli altri strumenti non è alterabile unilateralmente dal legislatore regionale in quanto sottoposto a obbligo di copianificazione sancito dal d.lgs. n. 42 del 2004. Tali principi sono stati ribaditi con sentenza della Corte Costituzionale n.24/2022 che ha giudicato illegittimo il Piano Casa della Sardegna.
Il Consiglio di Stato ha rammentato che “se ai sensi dell’art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del piano paesaggistico, gli stessi possono pur sempre disciplinare le aree vincolate con previsioni che tutelano anche il profilo ambientale e paesaggistico in modo più favorevole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778)”.
In sostanza i PRG prevarranno nel caso in cui riportano disposizioni aggiuntive più restrittive rispetto al PPR (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 gennaio 2018, n. 32), al contrario prevarranno sempre i PPR.



