Con la sentenza n.4221 del 1 febbraio 2023, la Cassazione penale, Sez.III, ha ribadito che:
Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto – e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), D.L.vo 152/2006 – sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti”
Non potendo, dunque, dimostrare che i materiali derivanti da sfalci e potature provenienti, ad esempio, dalla manutenzione dei giardini privati siano fuori dalla disciplina dei rifiuti, non costituendo materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, il loro trasporto non autorizzato risulta quindi illecito.
Le imprese del Verde, per poter trasportare i propri rifiuti del tipo “sfalci e potature”, devono quindi provvedere all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis con un’apposita procedura semplificata rispetto a quanto previsto per le aziende che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In tale ambito, Anthemis Environment Srl svolge, da anni, servizi di consulenza ambientale e waste management, in modo da aiutare le imprese a sviluppare le proprie attività nel rispetto della normativa ambientale.



